Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art. 150, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia, trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato. La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:

  • a)nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro silla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione relativa;
  • b)nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli organi competenti.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art151 · fonte del testo

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