Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/05/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 45r.d. 1765/1935
  • art. 110r.d. 1765/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 del r.d.

17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 110 del t.u. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre

1970 dal pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra

Timpani Giuseppe e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo

1971.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito l'avv. Tommaso Fontana, per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro, per recuperare nei confronti del sig. Giuseppe Timpani la

somma di L. 128.950 dovutagli a titolo di pagamento di spese

processuali liquidate con sentenza passata in giudicato, sospendeva

l'erogazione della rendita di L. 11.470 mensili, di cui il Timpani era

titolare a causa di invalidità permanente derivante da infortunio sul

lavoro, fino alla estinzione completa del credito.

Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 1970, il

Timpani conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Messina, l'INAIL

deducendo la illegittimità costituzionale dell'articolo 45 del r.d. 17

agosto 1935, n. 1765 (ora art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124),

nella parte in cui autorizza la compensazione della rendita spettante

al lavoratore con le spese giudiziali dovute all'INAIL.

Il pretore di Messina, con ordinanza emessa il 21 novembre 1970,

riteneva rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione

di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 38 della

Costituzione. Secondo il giudice a quo, il principio della

intangibilità delle pensioni, rendite vitalizie e prestazioni

similari, garantito dalla citata norma costituzionale, risulta violato

dalla disposizione impugnata che consente all'Istituto assicuratore di

trattenere unilateralmente sulle indennità e sulle rendite erogate

agli assicurati, "senza alcuna limitazione quantitativa e senza alcuna

specificazione creditoria", l'ammontare delle somme ad esso dovute per

i crediti accertati con provvedimenti della autorità giudiziaria a

carico dei titolari di prestazioni previdenziali.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il

quale, con deduzioni del 30 marzo 1971, ha chiesto che la Corte

dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale proposta

dal pretore di Messina.

Secondo l'Istituto assicuratore, l'affermazione contenuta nella

ordinanza di rinvio, secondo cui la norma impugnata non contiene alcuna

specificazione creditoria, è inesatta, in quanto l'art. 45 contempla

esplicitamente solo la ragione creditoria inerente alle spese di

giudizio, liquidate con sentenza passata in giudicato, e relative a

controversie dipendenti dalla esecuzione del decreto n. 1765 del 1935.

Inoltre, poiché la norma impugnata non autorizza la compensazione

delle indennità con il credito dell'INAIL, ma prevede solo la

possibilità eccezionale della cessione, del pignoramento o del

sequestro delle indennità per il pagamento delle spese giudiziali,

dovrebbe essere escluso nella materia in esame ogni provvedimento

unilaterale o discrezionale dell'Istituto.

In ordine alla mancanza, nel testo dell'art. 45, di una espressa

previsione della limitazione quantitativa alla cedibilità delle

indennità e alla esperibilità di azioni esecutive su di esse, la

difesa dell'INAIL osserva che una tale previsione non è stata ritenuta

necessaria dal legislatore in quanto essa è già contenuta come

principio generale, estensivamente applicabile, nell'art. 545, quarto

comma, del codice di procedura civile.

Sulla base di tale disposizione, che limita la possibilità di

pignoramento dei crediti di lavoro, e in genere di tutte le indennità

comunque derivanti dal rapporto di lavoro, ad un quinto dell'ammontare

dei crediti stessi, e della norma contenuta nell'art. 2110 cod. civ.,

l'Istituto assicurativo ritiene che sia possibile interpretare la norma

impugnata in modo rigorosamente conforme ai precetti costituzionali.

3. - All'udienza del 4 aprile 1973, la difesa dell'INAIL ha

insistito nelle sue conclusioni. Considerato in diritto :

Il pretore di Messina propone questione di costituzionalità

dell'art. 45 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, sugli infortuni sul

lavoro, ritenendolo in contrasto con l'art. 38 della Costituzione

"nella parte in cui dispone la compensazione della rendita dovuta al

lavoratore infortunato con le spese giudiziali (dallo stesso) dovute

all'INAIL".

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che l'indicazione del

denunziato art. 45 va corretta in quella dell'art. 110 del t.u. 30

giugno 1965, n. 1124, senza però che alcun dubbio possa sorgere circa

l'ammissibilità della questione, perché l'articolo del nuovo testo

unico ripete, senza alcuna variazione sostanziale, il testo

dell'articolo della precedente normativa in materia.

Deve altresì considerarsi che, sia l'anteriore quanto la vigente

normativa, non fanno alcuna menzione della "compensazione", ma si

limitano a disporre che il credito per indennità infortuni "non può

essere ceduto per alcun titolo, né può essere pignorato o

sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o

gli aventi diritto siano stati condannati" in favore dell'INAIL.

Poiché però l'art. 1246 del codice civile non ammette che possa

operarsi compensazione nei confronti di un "credito dichiarato

impignorabile", deve ritenersi che il credito per indennità infortuni

non possa essere suscettivo di compensazione nei limiti, e solo in

quelli, in cui l'anzidetto credito, alla stregua dei citati artt. 45 e,

ora, 110 della legge speciale, è dichiarato non soggetto a

pignoramento.

Ne consegue pertanto che i su richiamati articoli della normativa

speciale, benché in via indiretta, e cioè per il tramite della

disposizione del codice civile, regolano, nella materia degli infortuni

sul lavoro, anche quanto concerne la compensazione dei crediti, così

come il giudice a quo ha dimostrato di ritenere allorché ha

identificato l'oggetto della proposta questione di legittimità.

Per tale motivo va respinta l'eccezione di inammissibilità per

mancanza di rilevanza formulata dall'INAIL, sotto il profilo che, non

essendo la compensazione prevista tra le ipotesi di cui al denunziato

art. 45, il giudice a quo nessuna applicazione di quella norma potrebbe

operare nel caso, ma dovrebbe anzi dichiarare nel merito infondata la

pretesa dello stesso INAIL ad operare la compensazione, perché questo

modo di estinzione delle obbligazioni, in quanto non previsto dalla

normativa speciale, non sarebbe mai ammissibile in materia di crediti

nascenti dalle leggi sugli infortuni sul lavoro.

Nel merito la questione è fondata, anche se, per precisarla,

occorre premettere qualche osservazione a chiarimento.

Risulta dall'art. 45, ora 110 del t.u., che il pignoramento (e

quindi la compensazione) dei crediti per indennità dovute a causa di

infortuni sul lavoro è in genere vietato, ma è ammesso solo per le

spese di giustizia cui l'infortunato sia stato condannato in favore

dell'INAIL; condanna alle spese che, a seguito della sentenza della

Corte n. 23 del corrente anno, può ora essere pronunciata solo in caso

di lite manifestamente infondata e temeraria.

Ma, all'infuori di questa limitazione, attinente alla natura del

credito per cui il pignoramento è consentito, la norma di cui agli

articoli citati non ne prevede alcun'altra volta a restringerne

quantitativamente l'estensione.

In proposito non ha fondamento la contraria opinione sostenuta

dalla difesa dell'INAIL, e secondo la quale il pignoramento dovrebbe

ritenersi limitato alla misura di un quinto, in base agli artt. 545,

quarto comma, del codice di procedura civile e 2110 del codice civile.

Sta in fatto che l'indennità dovuta per subito infortunio sul lavoro

non rientra in nessuna delle categorie di crediti, in rapporto ai quali

il pignoramento è ammesso entro le limitate misure percentuali

indicate nell'anzidetto art. 545.

È anzi a dirsi che nemmeno con una interpretazione analogica

(posto che essa sia, nel caso, ammissibile e non debba invece ritenersi

operante, come ostativo, il principio di cui all'art. 14 delle

preleggi) potrebbe comprendersi il credito per indennità infortuni fra

quelli che la difesa dell'INAIL genericamente qualifica come "di

lavoro", ma che in realtà riguardano soltanto (art. 545, terzo comma)

"le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario e di

altre indennità relative al rapporto di lavoro o d'impiego, comprese

quelle dovute a causa di licenziamento".

Né in alcun modo rileva, in materia, l'art. 2110 cod. civ., dal

quale la stessa difesa vorrebbe far derivare una equivalenza fra

crediti di lavoro e crediti per indennità infortuni, giacché

quell'articolo si limita soltanto a stabilire che, in materia

d'infortunio (come di malattia o di gravidanza o di puerperio), se la

legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza, deve provvedere

con i propri mezzi il datore di lavoro, secondo le leggi speciali, gli

usi o l'equità.

Può quindi concludersi che, nell'ordinamento, non risulta che alla

pignorabilità dei crediti per indennità infortuni, pur limitata, per

materia, alle sole spese giudiziali, sia apposto alcun limite

quantitativo, e che pertanto il pignoramento, come la compensazione,

così come l'INAIL ha mostrato in fatto di pretendere, può essere

operato anche sull'intero ammontare di una o più rate di rendita.

Dal che consegue che le norme più volte citate e che ciò

consentono violano l'art. 38, comma secondo, della Costituzione, il

quale, stabilendo che "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti

mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,

malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", mostra

chiaramente di concepire le relative prestazioni come destinate a

provvedere ai loro bisogni elementari, con ciò attribuendo ad esse un

carattere affine a quelle genericamente qualificate come alimentari

che, per antica tradizione, sono sottratte alle comuni forme di

apprensione da parte di creditori e vi sono assoggettate solo per cause

privilegiate e in misura parziale, specificatamente determinata.

Mancando nella normativa dell'art. 45, ora 110 t.u. sugli infortuni

sul lavoro, ogni limite quantitativo, essa va dichiarata

costituzionalmente illegittima, in conformità dei principi espressi

nella sentenza della Corte n. 22 del 1969 in materia di crediti per

pensioni dovute dall'Istituto della previdenza sociale.

Il che non impedisce certo al legislatore di riproporre quelle

stesse norme, introducendovi le moderazioni, nella cui mancata

previsione si identifica la ragione della dichiarazione della loro

incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni

contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione

espressa con le parole: "tranne che per spese di giudizio alle quali

l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato,

siano stati condannati in seguito a controversia dipendente

dall'esecuzione del presente decreto".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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