[1]Testo unico-art. 21. (Sequestro, pignoramento, cessione)

[2]L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione. Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. L'assegno vitalizio non puo', comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge. 4A6A

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4A

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 luglio 1990, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1990, n. 30), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilita' e pignorabilita', per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS."

Corte costituzionale

6A

La Corte costituzionale con sentenza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 225 (in G.U. 09/07/1997, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico), e 21 del d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennita' di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 10 luglio 1997

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 340/1990

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 1990

    Stante che l'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS non esaurisce i suoi effetti nei confronti del solo dipendente, ma è pur sempre collegata anche alla situazione del nucleo familiare (v. art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973), la sottrazione di tale indennità alla tutela esecutiva dei crediti alimentari, costituisce una ingiustificata disparità di trattamento sia rispetto al regime di pignorabilità, per detti crediti, delle retribuzioni dei dipendenti pubblici (art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) e privati (art. 545, cod. proc. civ.) sia rispetto alle norme che riconoscono la pignorabilità delle prestazioni previdenziali del settore pubblico (art. 2, n. 1, d.P.R. n. 180 del 1950, cit.) e privato (v. s. nn. 1041 del 1988 e 572 del 1989, a proposito delle pensioni INPS e delle rendite corrisposte dall'INAIL), dando luogo ad un trattamento privilegiato dei dipendenti dello Stato che fruiscono dell'attribuzione stessa e ponendo in una condizione deteriore i relativi creditori. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS.

    Art. 21 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 225/1997

    Illegittimità dichiarata
    4 luglio 1997

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 4, l. 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) e 21, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., in quanto -posto che con la sentenza n. 99 del 1993 è stata estesa la sequestrabilità o pignorabilità dell'indennità di fine rapporto erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per ogni credito e negli stessi limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., al fine di eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti pubblici e privati - non può asserirsi che l'assenza di limiti al pignoramento o al sequestro si giustifichi in ragione della tutela rafforzata, prevista per l'erario, se (e quando) esso debba realizzare il ristoro per il danno cagionato da dipendenti incapaci e infedeli, tenuto conto che proprio tale privilegio non può prevalere, nel bilanciamento dei valori, sul diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore pubblico o privato. - Sent. n. 99/1993. red.: S. Di Palma

    Art. 4 Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico · Art. 545 c.p.c. · Art. 21 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1990 al 10 luglio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 luglio 1990, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1990, n. 30), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilita' e pignorabilita', per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS."

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 225 (in G.U. 09/07/1997, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico), e 21 del d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennita' di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art21 · fonte del testo

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