Decreto IVA

Art. 75 d.P.R. 633/1972 — Norme applicabili

Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni. ((Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734)). 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

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Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 gennaio 2027

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 181/1991

    Questione infondata
    29 aprile 1991

    I riferimenti dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, al perfezionamento delle sanzioni amministrative e alla commisurazione delle stesse alla entità anche soggettiva delle violazioni, sono certo elementi importanti e centrali nella definizione della delega legislativa, ma non tali da imporre al legislatore delegato la previsione di una responsabilità di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di un sistema punitivo conforme a quello disciplinato per le sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non può perciò sostenersi - come, nel caso di specie, dal giudice a quo, in base all'assunto che gli obblighi suddetti incombessero al legislatore delegato - che l'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il rinvio "per quanto non diversamente disposto dal presente decreto" alla legge 29 gennaio 1929, n. 4, consenta agli uffici dell'I.V.A. di irrogare sanzioni di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 76 Cost.).

    Art. 76 cost. · Art. 24 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 75 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 48 parole aggiunte.

… 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni. aggiunto: Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art75 · fonte del testo

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