Art. 168
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]e decorrenza dell'imposta (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. L'imposta, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973, si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva e' accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026
