È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 - denunciato in quanto, avendo esteso il regime IVA alle vendite fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - a norma dei quali l'applicabilità dell'IVA è invece riferita alle cessioni di beni effettuate nell'"esercizio di impresa" - con violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, Cost., in quanto la questione è stata sollevata nel corso di un procedimento fallimentare, dal giudice delegato, in merito alla richiesta, da parte del curatore, di un provvedimento ex art. 25 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare") chiaramente da emanarsi nell'ambito di una mera potestà direttiva e perciò privo delle connotazioni di esercizio della funzione giurisdizionale.
Art. 74-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 87 cost.