Art. 140
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa (articolo 74-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. 2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti ai fini IVA, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. 3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, i rimborsi previsti nell'articolo 114, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a euro 258.228,45.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026
