Art. 73-bis d.P.R. 633/1972
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Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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6 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1998 al 1 gennaio 2027. 289 parole tolte, 5 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
tolto: 1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
tolto: 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative parti e pazzi staccati.
tolto: 3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonche' i relativi controlli. Possono essere altresi' prescritte modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 18 DICEMBRE 1997 aggiunto: 19 GENNAIO 2026, N. tolto: 471. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. aggiunto: 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha confermato (con l'art. 101, comma 2, lettera c)) l'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo a decorrere dall'1/1/2027.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art73bis · fonte del testo
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