Nell'allegato C della legge 26 novembre 1973, n. 883: nel numero 3 la parola "stemmi" e' sostituita dalla seguente: "contrassegni"; nel numero 12 la parola "Tessuti" e' sostituita dalle seguenti: "Prodotti tessili"; e' soppresso il numero 16; la denominazione del numero 21 e' sostituita dalla seguente: "Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi"; sono aggiunti i seguenti numeri: "36. Articoli funerari; 37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo 38. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale 39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato D) destinati normalmente:

  • a)ad essere usati in modo strumentale nelle attivita' di produzione e di trasformazione dei beni;
  • b)ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, eccetera), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli 40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi) 41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand di esposizione, depositi, eccetera), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche 42. Vele 43. Articoli tessili per animali 44. Bandiere, stendardi e gagliardetti".

Testo vigente dal 18 ottobre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-04;669~art11 · fonte del testo

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