L'articolo 10 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato B, senza tener conto dei seguenti elementi:

  • a)per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche, nonche' le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, ed altri prodotti per il trattamento dei tessili;
  • b)per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;
  • c)per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;
  • d)per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;
  • e)per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano le trame o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quarto comma, le fodere. Non sono tuttavia considerati come supporti da escludere i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidita' e spessore".

Testo vigente dal 18 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;669~art7 · fonte del testo

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