Art. 70 d.P.R. 633/1972 — Applicazione dell'imposta

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

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Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1980 al 1 marzo 1984

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 93/2025

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 2025

    Il principio della proporzionalità è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, ma riguarda anche le sanzioni tributarie. Anche per queste sanzioni si presenta quindi l’esigenza che non venga manifestamente meno quel rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito che discende, in particolare, dall’art. 3, primo comma, Cost., e che deriva, altresì, dagli obblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall’art. 49, par. 3, CDFUE. (Precedenti: S. 7/2025 - mass. 46664; S. 46/2023 - mass. 45419; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 112/2019 - mass. 42628).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 49 CDFUE, l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione della confisca ex art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria. Il sistema normativo censurato dalle sez. unite civili della Cassazione – che, nonostante l’intero d.P.R. n. 43 del 1973 sia stato abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024, il quale ha disposto l’approvazione delle disposizioni nazionali complementari al CDU, codice doganale unionale, continua ad applicarsi al caso di specie, in quanto la novella non opera retroattivamente per quanto riguarda il regime sanzionatorio – si presenta disallineato rispetto alla prospettiva, perseguita dal legislatore attraverso una serie di interventi, di assicurare una maggiore proporzionalità delle sanzioni previste dall’ordinamento tributario italiano. L’art. 70, primo comma, del d.lgs. n. 633 del 1972, infatti, richiamando il trattamento sanzionatorio delle disposizioni delle leggi doganali, comporta l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, che prevede una confisca che non estingue l’obbligazione tributaria e che si aggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria per una condotta avente natura di illecito penale o amministrativo a seconda che tale importo sia o meno superiore a euro 10.000. In tal modo si determina un cumulo sanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna, ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, i dazi. In questa prospettiva – e considerando che, sebbene ora esplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l’IVA all'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali –, occorre considerare che la confisca obbligatoria prevista dall’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 è qualificata, nella rubrica dell’articolo, quale «misura di sicurezza», e la sua finalità non è ripristinatoria dello status quo ante, ma riveste carattere punitivo, secondo i principi declinati nelle sentenze. Tanto chiarito, va considerato che l’illegittimità costituzionale della norma censurata non si prefigura in forza di una sproporzione intrinseca o “cardinale”, quanto, invece, per un cumulo sanzionatorio che si rivela viziato per sproporzione relativa, o “ordinale”, nel confronto sia con l’art. 124 CDU, sia con la disciplina dell’omesso versamento dell’IVA interna. Se l’apprensione del bene trova giustificazione nella finalità di garanzia della confisca in questione, fin tanto che il contribuente non provveda al pagamento di quanto dovuto, la reductio ad legitimitatem passa attraverso la valorizzazione della condotta dell’autore del fatto illecito – che si traduce nella corresponsione del tributo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, nonché della sanzione pecuniaria – che permette di raggiungere una soluzione costituzionalmente adeguata).

    Art. 70 d.P.R. 633/1972 · Art. 282 Testo unico in materia doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1974 al 31 dicembre 1980. 71 parole tolte.

tolto: L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Si applicano, anche per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

    Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art70 · fonte del testo

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