Art. 6-bis d.P.R. 633/1972 — Definizione di buono-corrispettivo
((Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identita' dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative)). 193
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141
193Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
Testo vigente dal 29 dicembre 2018 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
