Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205.
Abrogato dal 1 luglio 2018
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205.
Abrogato dal 1 luglio 2018
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2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1977 al 1 luglio 2018. 133 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, potra' essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovra' contenere tutti gli elementi atti ad identificare la operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalita' per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione. Per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione stessa, si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Le note di aggiornamento ufficiali
L. 27 dicembre 2017, n. 205
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 916) che l'abrogazione del presente articolo si applica alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica".
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 927) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettera a) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-02-21;31~art2 · fonte del testo
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