Art. 46 d.P.R. 633/1972
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Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b) dell'art. 8, il cedente e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga entro novanta giorni. Con la stessa pena, nell'ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso articolo, e' punito il cessionario che non esporti entro otto mesi dalla consegna i beni destinati ad essere esportati nello stato originario. L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura. ((Le pene pecuniarie previste nel comma precedenti non si applicano se entro dieci giorni successivi ai termini ivi stabiliti, previa regolarizzazione della fattura venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del dieci per cento a titolo di sopratassa)). 21 Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, e' punito con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al cinque per cento. 20
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
21Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo in vigore dal 4 aprile 1979 al 31 dicembre 1980
