Decreto IVA

Art. 46 d.P.R. 633/1972

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979. Leggi il testo vigente →

((Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b) dell'art. 8, il cedente e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga entro novanta giorni. Con la stessa pena, nell'ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso articolo, e' punito il cessionario che non esporti entro otto mesi dalla consegna i beni destinati ad essere esportati nello stato originario. L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura. La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro il termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del dieci per cento a titolo di soprattassa. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, e' punito con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al cinque per cento)). 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 febbraio 1979. 62 parole tolte, 106 parole aggiunte.

Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta tolto: ai sensi del secondo commaaggiunto: , di cui alla lettera b) dell'art. 8 tolto: il cessionario che nel termine ivi stabilito non esporti i beni acquistatiaggiunto: , il cedente e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessionetolto: , calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. In luogo della pena pecuniaria si applica la sopratassa del dieci per cento qualora il cessionario, prima della scadenza del termine, regolarizzi la fattura ed esegua aggiunto: qualora l'esportazione non avvenga entro novanta giorni. Con la stessa pena, nell'ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso articolo, e' punito il cessionario che non esporti entro otto mesi dalla consegna i beni destinati ad essere esportati nello stato originario. L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura. La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro il termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta aggiunto: con la maggiorazione del dieci per cento a titolo di soprattassa. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tolto: ai sensi del terzo comma aggiunto: senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8aggiunto: , il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni aggiunto: richieste per fruire del trattamento ivi previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, e' punito con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuatetolto: , calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

    Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art46 · fonte del testo

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