Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea (articolo 38-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. La disposizione dell'articolo 118, comma 1 si applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'. 2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), anche in assenza della condizione di reciprocita' e ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali. 3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate ((...)). L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa sanzione amministrativa. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2026 al 7 agosto 2026. 21 parole tolte.

… restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate tolto: e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsataaggiunto: .... L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art120 · fonte del testo

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