Art. 17-ter d.P.R. 633/1972 — Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società

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(( Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito)) 153

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

153

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1º gennaio 2015.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2015 al 24 giugno 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17-ter d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 13338/2025

    19 maggio 2025

    In tema di rimborso dell'IVA di rivalsa indebitamente pagata, deve escludersi in capo al cessionario del bene o servizio la legittimazione all'istanza di rimborso, posto che egli non vanta una relazione diretta con il fisco ma unicamente nei confronti del cedente per l'IVA di rivalsa, rispetto al quale deve, eventualmente, esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica per le somme versate in eccesso a titolo di rivalsa; a tale principio fanno eccezione i casi, riconosciuti a livello unionale, in cui l'azione di indebito versamento di imposta in contrasto con il diritto dell'Unione nei confronti del fornitore sia in astratto esperibile e risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore, ma anche quando l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario, pur se egli aveva provveduto a versare l'IVA direttamente all'Erario attraverso il meccanismo del c.d. split payment di cui all'art. 17 ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972).

    Art. 17-ter d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 18 d.P.R. 633/1972 · Art. 30-ter d.P.R. 633/1972

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 370 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art17ter · fonte del testo

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