Art. 99 — Poteri della Consob

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La Consob puo':

  • a)sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
  • b)sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
  • c)vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;
  • d)vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
  • e)rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;
  • f)fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione;
  • g)fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione. Qualora la Consob, quale autorita' competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarita' commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o perche' tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al piu' presto la Commissione europea.

Testo in vigore dal 24 aprile 2007 al 26 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 24 aprile 2007. 14 parole tolte, 313 parole aggiunte in 8 capoversi.

La tolto: CONSOB aggiunto: Consob puo':

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a aggiunto: dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

aggiunto: b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, tolto: la sollecitazione all'investimento aggiunto: l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente tolto: capo aggiunto: Capo o delle relative norme tolto: regolamentari aggiunto: di attuazione;

aggiunto: c) vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;

tolto: b) vietare la sollecitazione all'investimentoaggiunto: d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate tolto: nella lettera a) aggiunto: nelle lettere a) o b);

aggiunto: e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;

aggiunto: f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione;

aggiunto: g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione. Qualora la Consob, quale autorita' competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarita' commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o perche' tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al piu' presto la Commissione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art99 · fonte del testo

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