Art. 99 — Poteri della Consob
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La CONSOB puo':
- a)sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari;
- b)vietare la sollecitazione all'investimento in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).
Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 24 aprile 2007
