Art. 82 — Attività e regolamento della gestione accentrata

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L'attivita' di gestione accentrata e' esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1:

  • a)le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
  • b)le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;
  • c)le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;
  • d)fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;
  • e)i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;
  • f)i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
  • g)le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;
  • h)i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;
  • i)le altre modalita' operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonche' i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorita'. Il regolamento previsto nel comma 2 puo' demandare al regolamento previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potesta' regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.

Testo in vigore dal 24 settembre 2016 al 10 giugno 2019

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Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016. 107 parole tolte, 535 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: La vigilanza sul sistemaaggiunto: L'attivita' di gestione accentrata e' esercitata tolto: dalla Consob, al aggiunto: da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori. Al fine di assicurare tolto: la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle societa' e agli intermediari la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalita' e termini aggiunto: il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1:

aggiunto: a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;

aggiunto: b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;

aggiunto: c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;

aggiunto: d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;

aggiunto: e) i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;

aggiunto: f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;

aggiunto: g) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;

aggiunto: i) le altre modalita' operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma. La Consob tolto: eaggiunto: , sentita la Banca d'Italia tolto: vigilano affinche' la regolamentazione dei servizi della societa' sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' indicate nel comma 1 e possono richiedere alla societa' modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrateaggiunto: , puo' stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonche' i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorita'. Il regolamento previsto nel comma 2 puo' demandare al regolamento previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potesta' regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art82 · fonte del testo

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