Art. 83-bis — Ambito di applicazione

((1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale.)) 68 ((1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014.)) 68 ((...)) il regolamento indicato dall'articolo ((82, comma 2)), puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1 ((, al fine di agevolarne la circolazione.)) 68 ((3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176

68

Il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 e' abrogato e il comma 1-bis e' sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1: «1. L'obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 puo' essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale di titoli stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento»". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 4) che "A decorrere dalla data indicata dal comma 3 il comma 2 dell'articolo 83-bis e' sostituito dal seguente: «2. Il regolamento indicato dall'articolo 82 puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione.»"

Testo vigente dal 24 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016. 33 parole tolte, 126 parole aggiunte.

tolto: Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da documenti. In funzione della loro diffusione tra il pubblico ilaggiunto: 1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale. 1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014.... il regolamento indicato dall'articolo tolto: 81, comma 1 aggiunto: 82, comma 2, puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1tolto: .aggiunto: , al fine di agevolarne la circolazione. 3. L'emittente strumenti finanziari tolto: puo' assoggettarli alla aggiunto: diversi da quelli di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176

    Il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 e' abrogato e il comma 1-bis e' sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1: «1. L'obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 puo' essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale di titoli stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento»". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 4) che "A decorrere dalla data indicata dal comma 3 il comma 2 dell'articolo 83-bis e' sostituito dal seguente: «2. Il regolamento indicato dall'articolo 82 puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione.»"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art83bis · fonte del testo

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