Art. 79-quaterdecies — Finalità e poteri di vigilanza

La vigilanza sui depositari centrali e' esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrita' dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all'applicazione del regolamento di cui al comma 2:

  • a)chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini da esse stabiliti;
  • b)procedere ad audizione personale;
  • c)eseguire ispezioni;
  • d)richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo. La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma 6. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali. La Consob e la Banca d'Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. ((Si applica l'articolo 79-sexies, commi 7 e 8.)) ((Al fine di coordinare l'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 2 e dal presente titolo)), la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d'Italia con le modalita' da esse stabilite.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2016 al 29 aprile 2026. 1 parola tolta, 17 parole aggiunte.

… Banca d'Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. aggiunto: Si applica l'articolo 79-sexies, commi 7 e 8. Al fine di coordinare l'esercizio delle tolto: funzioni aggiunto: attribuzioni previste dal regolamento di cui al aggiunto: comma 2 e dal presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art79quaterdecies · fonte del testo

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