Art. 83-duodecies — Identificazione degli azionisti

((1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonche' l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-bis, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione puo' essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell'emittente.)) 89 Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. 89 ((2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.)) 89 ((3. L'emittente e' tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.)) 89 ((Gli emittenti)) pubblicano tempestivamente, secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identita' e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci. 89 ((5. Gli statuti delle societa' italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle societa' cooperative.)) 89

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49

89

Il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 ha disposto (con l'art. 2, comma 4, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera a)) che le modifiche al presente articolo si applicano "a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018".

Testo vigente dal 10 giugno 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 2018 al 10 giugno 2019. 85 parole tolte, 185 parole aggiunte.

tolto: Ove previsto dallo statuto, le societa' italianeaggiunto: 1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonche' l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse tolto: alla negoziazione con il consenso dell'emittente aggiunto: alle negoziazioni nei mercati regolamentati tolto: o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri tolto: Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi aggiunto: Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-bis, l'identificazione degli azionisti che tolto: non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati aggiunto: detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione puo' essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell'emittente. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato … ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. tolto: Nel caso in cui lo statuto preveda la facolta' di cui al comma 1, la societa' e' tenuta ad aggiunto: 2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea. 3. L'emittente e' tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la … dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra tolto: la societa' aggiunto: l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo … i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata. tolto: Le societa' pubblicanotempestivamente aggiunto: Gli emittenti pubblicano tempestivamente, secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento, un comunicato con cui danno … utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro sociaggiunto: . 5. Gli statuti delle societa' italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle societa' cooperative.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49

    Il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 ha disposto (con l'art. 2, comma 4, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera a)) che le modifiche al presente articolo si applicano "a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art83duodecies · fonte del testo

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