Art. 77 — Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione

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La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societa' di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'articolo 83.

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 4 settembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007. 37 parole tolte, 73 parole aggiunte.

La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69tolto: , comma 2 e 70, aggiunto: e 70 e sui soggetti che li gestiscono tolto: e sulla societa' indicata nell'articolo 69, comma 1, e' esercitata dalla Banca d'Italia tolto: e dalla CONSOB. A talaggiunto: , avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la tolto: CONSOB aggiunto: Consob possono richiedere ai gestori dei sistemitolto: , alla societa' e agli operatori tolto: dati e notizie aggiunto: la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione tolto: e liquidazioneaggiunto: , liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italiatolto: , adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione aggiunto: adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi tolto: ai aggiunto: alle societa' di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli aggiunto: 68, 69 e 70 aggiunto: si applica l'articolo 83.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art77 · fonte del testo

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