((IL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 HA DISPOSTO LA MODIFICA DEL TITOLO I E L'INTRODUZIONE DEL TITOLO I-BIS NELLA PARTE III DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) 73

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo vigente dal 26 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2016 al 26 agosto 2017. 338 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:

tolto: a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;

tolto: b) ammissione di strumenti finanziari;

tolto: c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;

tolto: d) accesso al sistema;

tolto: e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema. La Consob:

tolto: a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;

tolto: b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri. COMMA ABROGATO DALaggiunto: IL D.LGS. tolto: 12 AGOSTO 2016 aggiunto: 3 AGOSTO 2017, N. tolto: 176. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. aggiunto: 129 HA DISPOSTO LA MODIFICA DEL TITOLO I E L'INTRODUZIONE DEL TITOLO I-BIS NELLA PARTE III DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

    Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art77bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari