Art. 64 — L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati

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(( L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e' esercitata da societa' per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato). Il gestore del mercato regolamentato:

  • a)predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti;
  • b)assicura e verifica il rispetto dei requisiti del mercato regolamentato previsti nel presente titolo;
  • c)dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni;
  • d)adotta tutti gli atti necessari per l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato;
  • e)adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
  • f)provvede agli altri compiti a esso eventualmente affidati dalle autorita' competenti. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilita' di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l'esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi. La Consob, con regolamento:
  • a)individua le attivita' connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato;
  • b)stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato;
  • c)adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies. La Consob verifica che le modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i requisiti previsti dal presente capo. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158. 7. Il gestore del mercato regolamentato puo' gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III.)) 73
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo in vigore dal 26 agosto 2017 al 29 aprile 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 2016 al 26 agosto 2017. 665 parole tolte, 265 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle societa' di gestione nei propri confronti, nonche', avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle societa' di gestione dei mercati regolamentati. La societa' di gestioneaggiunto: L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e' esercitata da societa' per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato). Il gestore del mercato regolamentato:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a tolto: essa aggiunto: esso dovuti;

b) tolto: adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento;

tolto: b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato aggiunto: assicura e verifica il rispetto dei requisiti del mercato regolamentato previsti nel presente titolo;

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni tolto: e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonche' per l'ammissione di lotti supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni;aggiunto: ;

d) tolto: comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte aggiunto: adotta tutti gli atti necessari per l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato;

e) tolto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 195 aggiunto: adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;

f) provvede agli altri compiti a tolto: essa eventualmente affidati dalla CONSOB. La CONSOB:

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla societa' di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui all'articolo 74, comma 1;

tolto: b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

tolto: c) puo' chiedere alla societa' di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'articolo 67, comma 1, la Consob aggiunto: esso eventualmente affidati dalle autorita' competenti. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilita' di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l'esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi. La Consob, con regolamento:

a) tolto: rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autorita' competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e' ammesso a negoziazione aggiunto: individua le attivita' connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato;

b) tolto: informa le autorita' competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai sensi del comma 1, letterac). Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri aggiunto: stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato;

aggiunto: c) adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies. La Consob verifica che le modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i requisiti previsti dal presente capo. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158. 7. Il gestore del mercato regolamentato puo' gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

    Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art64 · fonte del testo

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