Art. 34 — (R) Società di gestione

La societa' di gestione:

  • a)predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;
  • b)adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
  • c)dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
  • d)comunica al Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
  • e)provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 58/1998. (R). La societa' di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).

Testo vigente dal 9 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art34 · fonte del testo

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