Art. 64 — L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati

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La societa' di gestione:

  • a)predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
  • b)adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
  • b-bis)adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
  • c)dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni (( e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)));
  • d)comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
  • e)provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
  • f)provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (( La CONSOB:
  • a)puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui all'articolo 74, comma 1;
  • b)puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
  • c)puo' chiedere alla societa' di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni. 1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato))

Testo in vigore dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2005 al 12 gennaio 2006. 211 parole aggiunte in 5 capoversi.

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazionitolto: ; aggiunto: e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a);

f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB. aggiunto: La CONSOB:

aggiunto: a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui all'articolo 74, comma 1;

aggiunto: b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

aggiunto: c) puo' chiedere alla societa' di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni. 1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art64 · fonte del testo

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