Art. 62-sexies — Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas

((Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, la Consob vigila sui mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e sulle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati secondo le disposizioni del presente titolo. Restano ferme le competenze dell'Autorita' di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) e del Gestore dei mercati energetici (GME) in materia di organizzazione e gestione del mercato elettrico e del gas.)) ((Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, tenuto conto delle rispettive competenze, l'ARERA segnala alla Consob eventuali criticita' relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas.)) ((Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'ARERA si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. A tal fine la Consob e l'ARERA stipulano appositi protocolli di intesa.)) ((L'ARERA informa il Ministero delle imprese e del made in Italy sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi, nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.))

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 29 aprile 2026. 197 parole tolte, 110 parole aggiunte.

tolto: Aiaggiunto: Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, la Consob vigila sui mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e tolto: alle aggiunto: sulle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati tolto: si applicano aggiunto: secondo le disposizioni del presente titolotolto: , fatto salvo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64-bis, commi 5 e 8; 64-quater, commi 1, 2 e 6; 64-quinquies, commi 1 e 5; 67, comma 9; 70, commi 1 e 2; 90-quinquies, comma 2, lettera b), e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. I poteri e le attribuzioni della Consob previsti dall'articolo 67, comma 10, sono esercitati dalla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilita', economicita' e concorrenzialita' dei mercati dell'energia elettricaaggiunto: . Restano ferme le competenze dell'Autorita' di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) e del Gestore dei mercati energetici (GME) in materia di organizzazione e gestione del mercato elettrico e del gastolto: , nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e delaggiunto: . Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, tenuto conto delle rispettive competenze, l'ARERA segnala alla Consob eventuali criticita' relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e tolto: l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico aggiunto: l'ARERA si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. tolto: La Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando aggiunto: A tal fine la Consob e l'ARERA stipulano appositi protocolli di intesa. tolto: 6. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico aggiunto: L'ARERA informa il Ministero tolto: dello sviluppo economico aggiunto: delle imprese e del made in Italy sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate aggiunto: relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesiaggiunto: , nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art62sexies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari