Art. 62 — Vigilanza sulle sedi di negoziazione

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(( L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione. )) Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di amministrazione (( o dal consiglio di gestione)) della societa' medesima. (( La Consob, in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:

  • a)ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
  • b)sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
  • c)modalita' per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. 2. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:)) ((
  • d-bis)le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. )) Il regolamento puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato. (( Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:
  • a)dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
  • b)dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
  • c)dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;
  • d)dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;
  • e)dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. )) La CONSOB determina con proprio regolamento:
  • a)i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le societa' controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinche' le azioni della societa' controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
  • b)le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa';
  • c)i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni.

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 13 novembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 1 novembre 2007. 89 parole tolte, 312 parole aggiunte in 12 capoversi.

L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria aggiunto: o dal consiglio di sorveglianza della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione aggiunto: o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione. tolto: 1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di amministrazione aggiunto: o dal consiglio di gestione della societa' medesima tolto: Il regolamento determina in ogni casoaggiunto: . La Consob, in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:

a) tolto: le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle aggiunto: ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;

b) tolto: le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti aggiunto: sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;

c) tolto: le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

tolto: d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. 2-bis aggiunto: modalita' per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. 2. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:

aggiunto: d-bis) le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo … societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato tolto: La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato. 3-bis.aggiunto: . Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:

aggiunto: a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;

aggiunto: b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;

aggiunto: d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;

aggiunto: e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. La CONSOB determina con proprio regolamento:

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioniaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art62 · fonte del testo

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