Art. 62-decies — Poteri di intervento

(( Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono:

  • a)pubblicare avvertimenti al pubblico nel sito internet della Consob o della Banca d'Italia;
  • b)intimare ai gestori delle sedi di negoziazione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attivita' professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, la tutela degli investitori e l'efficienza complessiva del mercato;
  • c)disporre la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali del gestore di un mercato regolamentato ovvero, sentita l'altra autorita', della Sim o della banca italiana che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio al perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1 e 62-ter, comma 1; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 64-ter, salvo che sussista urgenza di provvedere;
  • d)nei confronti di chiunque, ivi inclusi gli operatori, diversi dai soggetti abilitati, ammessi alle sedi di negoziazione, anche come partecipanti remoti, ordinare, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte contrarie alle disposizioni della presente parte; In caso di intervento nei confronti dei partecipanti remoti, l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e' informata. 2. In caso di necessita' e urgenza, la Consob e la Banca d'Italia possono altresi' adottare, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, ogni misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione e sui sistemi organizzati di negoziazione.)) 73
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

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Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo vigente dal 26 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art62decies · fonte del testo

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