Art. 62 — Vigilanza sulle sedi di negoziazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. Il regolamento determina in ogni caso:
- a)le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
- b)le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
- c)le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
- d)i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato.
Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006
