Art. 60-bis.1 — Ambito di applicazione

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Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di ((paesi terzi diverse dalle banche)) che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto [((legislativo 16 novembre 2015, n. 180))]. 73 Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto [((legislativo 16 novembre 2015, n. 180))] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo. 73 In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [((legislativo 16 novembre 2015, n. 180))], nonche' le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto. 73 Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [((legislativo 16 novembre 2015, n. 180))], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11. 73

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo in vigore dal 26 agosto 2017 al 2 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 26 agosto 2017. 30 parole tolte, 29 parole aggiunte.

Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di tolto: investimento extracomunitarie aggiunto: paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attivita' indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto [tolto: di recepimento della direttiva 2014/59/UEaggiunto: legislativo 16 novembre 2015, n. 180]. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto [tolto: di recepimento della direttiva 2014/59/UEaggiunto: legislativo 16 novembre 2015, n. 180] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo. In relazione a … e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [tolto: di recepimento della direttiva 2014/59/UEaggiunto: legislativo 16 novembre 2015, n. 180], nonche' le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [tolto: di recepimento della direttiva 2014/59/UEaggiunto: legislativo 16 novembre 2015, n. 180], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

    Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art60bis1 · fonte del testo

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