Art. 60-bis — Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav, delle Sicaf e delle società di partenariato per illecito amministrativo dipendente da reato

Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, ((di una Sicav, di una Sicaf o di una societa' di partenariato)), ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, ((di una Sicav, di una Sicaf o di una societa' di partenariato)) le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dagli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e ((dal presente titolo)), avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei diritti degli investitori. 73 Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR, ((Sicav, Sicaf e societa' di partenariato)). Ai medesimi intermediari non si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia. 73

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 29 aprile 2026. 9 parole tolte, 19 parole aggiunte.

… un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicavaggiunto: , di una Sicaf o di una tolto: Sicaf aggiunto: societa' di partenariato, ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, … irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, di una Sicav, aggiunto: di una Sicaf o di una tolto: Sicaf aggiunto: societa' di partenariato le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), … proporre o adottare gli atti previsti dagli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e dal tolto: titolo IV della parte II aggiunto: presente titolo, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia … 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR, Sicav tolto: e Sicafaggiunto: , Sicaf e societa' di partenariato. Ai medesimi intermediari non si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo 8 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art60bis · fonte del testo

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