Art. 42 — Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2003 al 13 maggio 2012. Leggi il testo vigente →

L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB; l'offerta puo' iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento:

  • a)le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1;
  • b)disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:
  • a)individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;
  • b)determina le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo e' autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. La Banca d'Italia e la CONSOB, con riferimento alle attivita' svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 274

5

Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 274, ha disposto (con l'art. 14) che "Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per ripartire il testo, e' inserita la seguente indicazione: «Capo II-bis - Operativita' all'estero»".

Testo in vigore dal 22 ottobre 2003 al 13 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 274

    Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 274, ha disposto (con l'art. 14) che "Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per ripartire il testo, e' inserita la seguente indicazione: «Capo II-bis - Operativita' all'estero»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art42 · fonte del testo

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