Art. 42 — Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE

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(( La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob determina le modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attivita' concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote. Alle societa' di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

  • a)individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonche' le modalita' con cui tali informazioni devono essere fornite;
  • b)determina le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni. 4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il 1 agosto 2003, n. 274, ha disposto (con l'art. 14) che "Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per ripartire il testo, e' inserita la seguente indicazione: «Capo II-bis - Operativita' all'estero»".

Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 15 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014. 200 parole tolte, 27 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'offertaaggiunto: La commercializzazione in Italia di quote tolto: di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati deve essere aggiunto: o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una tolto: comunicazione aggiunto: notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine tolto: del fondo aggiunto: dell'OICVM, secondo le procedure tolto: di notifica previste dalle disposizioni tolto: comunitarie aggiunto: dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, … concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote. Alle societa' di gestione tolto: armonizzate aggiunto: UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di tolto: fondi comuni di investimento armonizzati aggiunto: OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis. tolto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 47. La CONSOB aggiunto: La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote aggiunto: o delle azioni nel territorio della Repubblica nonche' le modalita' con cui tali informazioni devono essere fornite;tolto: ;

b) determina le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quotetolto: . aggiunto: o delle azioni. 4. La Banca d'Italia e la tolto: CONSOB aggiunto: Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote aggiunto: o delle azioni indicate nel comma 1 tolto: la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extra comunitari e' autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. L'offerta al pubblico delle quote dei predetti fondi e' comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I, del presente decreto e della relativa normativa di attuazione. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. La Banca d'Italia e la CONSOB, con riferimento alle attivita' svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art42 · fonte del testo

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