Art. 40 — Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder

La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'Oicr italiano feeder nell'Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le societa' di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilita' dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;
  • b)nel caso in cui l'Oicr master e l'Oicr feeder hanno lo stesso gestore, quest'ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano la medesima disponibilita' di documenti e informazioni di cui alla lettera a);
  • c)l'Oicr master e l'Oicr feeder possiedono le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
  • a)la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master, nonche' le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;
  • b)il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;
  • c)i requisiti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonche' le regole ad essi applicabili;
  • d)le regole applicabili all'Oicr feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'Oicr master, nonche' le regole applicabili all'Oicr feeder e all'Oicr master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;
  • e)gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la societa' di revisione legale, rispettivamente dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonche' tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorita' competenti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder UE e non UE. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l'articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarita' evidenziate nella relazione di revisione dell'Oicr master nonche' l'impatto delle irregolarita' riscontrate nell'Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell'Oicr master e dell'Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio dell'Oicr feeder. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' alle disposizioni dell'UE, comunicano al gestore dell'Oicr feeder ovvero all'autorita' competente dell'OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonche' le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'Oicr master e all'Oicr master. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

Testo vigente dal 9 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2003 al 9 aprile 2014. 129 parole tolte, 495 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Le SGR devonoaggiunto: La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'Oicr italiano feeder nell'Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) tolto: operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrita' del mercato aggiunto: sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le societa' di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilita' dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;

b) tolto: organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR aggiunto: nel caso in cui l'Oicr master e l'Oicr feeder hanno lo stesso gestore, quest'ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano la medesima disponibilita' di documenti e informazioni di cui alla lettera a);

aggiunto: c) l'Oicr master e l'Oicr feeder possiedono le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

aggiunto: a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master, nonche' le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;

aggiunto: b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;

c) tolto: adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi. La societa' di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge aggiunto: i requisiti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonche' le regole ad essi applicabili;

aggiunto: d) le regole applicabili all'Oicr feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'Oicr master, nonche' le regole applicabili all'Oicr feeder e all'Oicr master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la societa' di revisione legale, rispettivamente dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonche' tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorita' competenti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder UE e non UE. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l'articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarita' evidenziate nella relazione di revisione dell'Oicr master nonche' l'impatto delle irregolarita' riscontrate nell'Oicr feeder. Nel caso in cui tolto: il gestore sia diverso dalla societa' promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario aggiunto: gli esercizi sociali dell'Oicr master e dell'Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio dell'Oicr feeder. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' alle disposizioni dell'UE, comunicano al gestore dell'Oicr feeder ovvero all'autorita' competente dell'OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonche' le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'Oicr master e all'Oicr master. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art40 · fonte del testo

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