Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 2016 al 26 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. Il comma 1 si applica anche alle violazioni delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative. ((1-ter. Per le violazioni delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, nonche' per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, l'IVASS o la Consob, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.)) 69

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224

69

Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Testo in vigore dal 13 dicembre 2016 al 26 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 2016

2016oggi
  1. 7 agosto 2026 — oggiabrogatoper 2 mesi
  2. 31 gennaio 2024 — 7 agosto 2026per 3 anni
  3. 7 aprile 2023 — 31 gennaio 2024per 10 mesi
  4. 3 settembre 2022 — 7 aprile 2023per 7 mesi
  5. 2 dicembre 2021 — 3 settembre 2022per 9 mesi
  6. 11 marzo 2021 — 2 dicembre 2021per 9 mesi
  7. 19 luglio 2020 — 11 marzo 2021per 8 mesi
  8. 24 gennaio 2020 — 19 luglio 2020per 6 mesi
  9. 10 giugno 2019 — 24 gennaio 2020per 8 mesi
  10. 26 maggio 2019 — 10 giugno 2019per 15 giorni
  11. 1 maggio 2019 — 26 maggio 2019per 25 giorni
  12. 28 marzo 2019 — 1 maggio 2019per un mese
  13. 26 agosto 2017 — 28 marzo 2019per un anno
  14. 13 dicembre 2016 — 26 agosto 2017per 9 mesi
  15. 24 settembre 2016 — 13 dicembre 2016per 3 mesi
  16. 4 giugno 2016 — 24 settembre 2016testo originarioper 4 mesi

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2016 al 13 dicembre 2016. 98 parole aggiunte.

… dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative. aggiunto: 1-ter. Per le violazioni delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, nonche' per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, l'IVASS o la Consob, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224

    Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art194septies · fonte del testo

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