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Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo' essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:

  • a)delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
  • b)delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
  • c)delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;
  • d)delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, nonche' per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1;
  • e)delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento.
  • e-bis)delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224

69

Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che la presente modifica si applica alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.

Testo in vigore dal 28 marzo 2019 al 1 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 2016

2016oggi
  1. 7 agosto 2026 — oggiabrogatoper 2 mesi
  2. 31 gennaio 2024 — 7 agosto 2026per 3 anni
  3. 7 aprile 2023 — 31 gennaio 2024per 10 mesi
  4. 3 settembre 2022 — 7 aprile 2023per 7 mesi
  5. 2 dicembre 2021 — 3 settembre 2022per 9 mesi
  6. 11 marzo 2021 — 2 dicembre 2021per 9 mesi
  7. 19 luglio 2020 — 11 marzo 2021per 8 mesi
  8. 24 gennaio 2020 — 19 luglio 2020per 6 mesi
  9. 10 giugno 2019 — 24 gennaio 2020per 8 mesi
  10. 26 maggio 2019 — 10 giugno 2019per 15 giorni
  11. 1 maggio 2019 — 26 maggio 2019per 25 giorni
  12. 28 marzo 2019 — 1 maggio 2019per un mese
  13. 26 agosto 2017 — 28 marzo 2019per un anno
  14. 13 dicembre 2016 — 26 agosto 2017per 9 mesi
  15. 24 settembre 2016 — 13 dicembre 2016per 3 mesi
  16. 4 giugno 2016 — 24 settembre 2016testo originarioper 4 mesi

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 28 marzo 2019. 1 parola tolta, 27 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: 1.Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia …

aggiunto: e-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art194septies · fonte del testo

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