Art. 19 — Autorizzazione

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La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' per azioni;
  • b)la denominazione sociale comprenda le parole "societa' di intermediazione mobiliare";
  • c)la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
  • d)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
  • e)venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;
  • f)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati nell'articolo 13;
  • g)i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
  • h)la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacita' dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attivita' di investimento. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attivita' autorizzati. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario.

Testo in vigore dal 10 marzo 2010 al 27 giugno 2015

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 10 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2007 al 10 marzo 2010. 2 parole tolte, 144 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: 1.La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:

tolto: e)aggiunto: a) sia adottata la forma di societa' per azioni;

aggiunto: b) la denominazione sociale comprenda le parole "societa' di intermediazione mobiliare";

aggiunto: c) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica;

aggiunto: d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

aggiunto: e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale, …

aggiunto: f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati nell'articolo 13;

aggiunto: g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: h) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art19 · fonte del testo

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