Art. 501 c.p. — Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

[1]((Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

[2]Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

[3]Le pene sono raddoppiate:

  • 1)se il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
  • 2)se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

[4]Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

[5]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici)).

Testo vigente dal 10 dicembre 1976

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1976

    Questione infondata
    20 maggio 1976

    La libertà di manifestazione del pensiero trova i suoi limiti non solo nella tutela del buon costume ma anche nella necessità di proteggere altri beni aventi rilievo costituzionale (sent. n. 19 del 1962; 25 del 1965; 87/1966 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15/1973, 16/1973 e 133 del 1973; 20 del 1974). La tutela dell'economia pubblica non può dirsi estranea al contenuto e allo spirito della Costituzione. Invero, l'art. 41, pur riconoscendo la libertà di iniziativa economica privata, stabilisce che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, la quale ha anche un contenuto economico (sent. n. 5/1962 e 54 del 1962 e 30 del 1965). L'art. 47 pone poi fra i fini della Repubblica l'incoraggiamento e la tutela del risparmio, la disciplina, il coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito, il favore per il diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. Non è pertanto fondata - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 501 c.p., che, punendo il "rialzo e ribasso fraudolento di prezzi nel pubblico mercato o nelle borse di commercio" (c.d. delitto di aggiotaggio), mira a che non sia compromesso mediante una determinazione fraudolenta delle merci o delle quotazioni, l'interesse pubblico legato alla circolazione e allo scambio delle merci o dei valori.

    Art. 501 c.p. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'articolo 509 del progetto definitivo considerava l'aggiotaggio come un delitto non più di danno, ma di pericolo, senza richiedere alcun fine specifico. Ciò conduceva a punire a titolo di delitto perfetto e con pene non lievi chi diffondesse notizie false, esagerate o tendenziose anche senza il fine di cagionare pregiudizio al corso normale dei titoli o dei valori e anche quando il pregiudizio non si fosse affatto verificato. Una più attenta considerazione mi ha indotto a modificare la prima parte del predetto articolo 509 (501 del codice), richiedendo come elemento costitutivo del delitto di pericolo il fine di turbare il mercato interno dei valori e delle merci, il che è quanto dire lo scopo di cagionare fraudolentemente il rialzo o il ribasso dei prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, pur senza richiedere che tale rialzo o ribasso si sia effettivamente verificato. Che se l'aumento o la diminuzione dei prezzi delle merci o dei valori effettivamente si verifica, si ha il delitto di aggiotaggio punito dal capoverso dell'articolo 501 come delitto di danno, che richiede di necessità la consumazione. La ragione che mi ha indotto a tali modificazioni è principalmente la necessità di evitare che nella pratica applicazione della legge finiscano col cadere sotto le sanzioni del codice come delitto di aggiotaggio quei fatti di incauta diffusione di notizie non sufficientemente controllate, facili a verificarsi negli ambienti di borsa e dovute non già a dolo, ma a colpa, cioè a spirito di vaniloquio, a tendenze naturalmente pessimistiche, a scarso spirito di riflessione. Sottile, infatti, e anzi capillare, nella teoria e più ancora nella pratica, è la differenza tra il dolo di pericolo nei delitti di pericolo e la colpa nei delitti di danno e di pericolo. L'uno consiste infatti non solo nella coscienza, ma altresì nella volontà di produrre il pericolo; l'altro nella conoscenza del pericolo, ma senza la volontà di effettivamente produrlo. Non era poi il caso di convertire l'ipotesi delittuosa della prima parte dell'articolo 509 del progetto in un'ipotesi contravvenzionale, perchè, non potendosi distinguere in questa, come in ogni altra contravvenzione, l'ipotesi del dolo da quella della colpa, ne sarebbe, di conseguenza, derivato che anche la colposa diffusione delle notizie in discorso sarebbe stata punita sia pure a semplice titolo contravvenzionale, ciò che ho voluto appunto evitare per non turbare, con la minaccia incombente di interventi penali per fatti commessi senza prava intenzione, ambienti facili a commuoversi, con conseguenze non di rado dannose per il pubblico credito.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 166

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1976

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 dicembre 1976. 7 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

… mercato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa tolto: non inferiore a lire tremila aggiunto: da uno a cinquanta milioni di lire.

tolto: 1°aggiunto: 1) se il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

tolto: 2°aggiunto: 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art501 · fonte del testo

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