Art. 120 — Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
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Ai fini della presente sezione, per capitale di societa' per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. ((Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.)) Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. ((Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento.)) La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:
- a)le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
- b)i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;
- c)il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali deroghe per quest'ultima;
- d)i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico;
- d-bis)i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
- d-ter)i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
- d-quater)le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di societa' controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa' controllate.
Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 18 marzo 2016
