Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del D.P.R.

14 febbraio 1975, n. 37 (rectius 29 marzo 1973, n. 156, "Approvazione

del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di

bancoposta e di telecomunicazioni") promosso con ordinanza emessa il

29 novembre 1983 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente tra T.S.M. Compagnie d'Assurances Transports e la s.p.a.

Reggiani Blort, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno

1984;

Visto l'atto di intervento del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 29 novembre 1983 il Tribunale di Milano

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 70

del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (cosiddetto "codice postale",

erroneamente indicato nel dispositivo come d.P.R. 14 febbraio 1975 n.

37), in riferimento all'art. 3 Cost. Più precisamente è impugnato

il terzo comma del citato art. 70, in quanto prevede una disparità

di trattamento del mittente di un pacco postale assicurato in caso di

perdita o avaria parziale rispetto al caso di perdita o avaria

totale. L'incidente di costituzionalità è insorto nel corso di un

giudizio promosso in base all'art. 1916 cod. civ. dalla T.S.M.

Compagnie d'Assurance Transports contro la S.p.A. Reggiani Blort,

operante in regime di concessione postale, per il risarcimento dei

danni derivati dalla perdita parziale di un pacco assicurato

contenente uno stock di orologi spedito a mezzo di concessionario

postale, in quanto di peso inferiore a 20 kg.

Il giudice a quo ha ritenuto applicabile l'art. 70, terzo comma,

del d.P.R. n. 156 del 1973, il quale, nel caso di perdita o avaria

parziale del pacco, esclude la responsabilità dell'Amministrazione o

del concessionario postale (art. 6, secondo comma, d.P.R. cit.) per

il pieno risarcimento dei danni e prevede solo il pagamento

dell'indennità stabilita per i pacchi ordinari (pari al decuplo

della tassa di spedizione ai sensi dell'art. 28). Di conseguenza ha

sospeso il giudizio per sottoporre la norma a scrutinio di

costituzionalità, sembrandogli priva di fondamento razionale, e

quindi contraria all'art. 3 Cost., la diversità di trattamento del

mittente a seconda che la perdita sia totale o parziale, "dal momento

che in entrambi i casi egli ha pagato una somma suppletiva per

l'assicurazione delle merci, ricevendone una logica contropartita,

pari all'integrale risarcimento, solo in caso di perdita totale e non

anche in quello di perdita parziale".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, mentre è intervenuta la Presidenza del Consiglio,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Ad avviso dell'Avvocatura, una interpretazione sistematica

dell'art. 70, coordinato con l'art. 84, chiarisce che per i pacchi

con assicurazione "obbligatoria" il pieno risarcimento dei danni, nei

limiti del valore dichiarato, spetta sia in caso di perdita totale

sia in caso di perdita parziale, mentre la differenza di trattamento

rilevata nell'ordinanza di rimessione riguarda soltanto

l'assicurazione "convenzionale", cioè facoltativa. Per quest'ultima

la differenza è giustificata in ragione della "pratica

impossibilità di stabilire in che misura la perdita o avaria

parziale abbiano inciso sul valore per cui l'invio è stato

assicurato e dunque quale sia stato il danno effettivo".

L'interveniente conclude chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile per irrilevanza ovvero, qualora sia ritenuto

applicabile nella specie il terzo comma dell'art. 70, infondata. Considerato in diritto La questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, terzo

comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal Tribunale di Milano,

è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il terzo comma citato continua il discorso del comma precedente,

riferito esclusivamente all'assicurazione "convenzionale", e lo

completa introducendo in questa ipotesi, e soltanto in essa, la

distinzione tra perdita totale e perdita parziale del pacco. Tale

distinzione non è applicabile nel caso di specie, posto che la

spedizione del pacco di orologi in causa, definito nell'ordinanza di

rimessione come "merce di ingente valore", rientrava nell'ipotesi di

assicurazione "obbligatoria". Invero, secondo l'interpretazione

dell'Avvocatura dello Stato, condivisa dalla Corte, l'elenco

contenuto nel primo comma dell'art. 84 del d.P.R. cit. è

rappresentativo di una categoria generale comprendente "carte e

oggetti aventi un valore oggettivamente misurabile e verificabile",

mentre l'assicurazione "convenzionale" riguarda il "caso in cui il

mittente annetta una particolare importanza al contenuto del pacco

sì da volerlo assicurare, ma il valore e conseguentemente il danno

suscettibile di derivare dalla sua perdita non è altrettanto

oggettivamente misurabile".

Poiché il valore degli orologi in questione era "oggettivamente

misurabile e verificabile" in base al listino dei prezzi all'ingrosso

della ditta che aveva spedito il pacco assicurato, il risarcimento

dei danni, nei limiti del valore dichiarato, è dovuto anche in caso

di perdita parziale, a norma del primo comma dell'art. 70.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 70 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni") sollevata dal Tribunale di Milano, in riferimento

all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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