Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 23/1985

    Questione infondata
    30 gennaio 1985

    È legittimo l'assoggettamento a sanzione penale dell'esercizio senza autorizzazione o concessione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza. Ne' rileva, sotto i profili della disparità di trattamento e della limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero, la circostanza che, dopo la sentenza della Corte n. 202 del 1976, nessuna pena sia, invece, prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, in quanto il principio di uguaglianza viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, si auspica, temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la predetta sentenza, come metro di legittimità della regola generale, secondo cui l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione sono subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195, 213, 334, 335 e 336 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza). - SS. nn. 202/1976; 237/1984.

    Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 50 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Canone per apparecchi radioelettrici portatili

tolto: Il titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per ciascun apparecchio portatile autorizzato, il canone annuo stabilito dal regolamento. Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di persone con soli segnali acustici il canone sara' fissato in proporzione al numero degli apparecchi impiegati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art336 · fonte del testo

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