Art. 34-bis — Tolleranze costruttive

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Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

Testo in vigore dal 17 luglio 2020 al 15 settembre 2020

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 34-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7437/2026

    28 marzo 2026

    In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, al pari dell'abrogato comma 2-ter dell'art. 34 del medesimo testo normativo, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice o dai regolamenti locali, in tema di distanze legali, trattandosi di disposizione che, in base al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attiene al profilo della conformità dell'opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed operando esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, ma non anche in quelli fra soggetti privati.

    Art. 34-bis · Art. 873 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 145 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20807/2025

    23 luglio 2025

    Le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'abrogato art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001 e al comma 1 del vigente art. 34-bis dello stesso d.P.R., che stabiliscono i limiti entro i quali le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta non integrano violazioni edilizie, attengono al profilo della conformità dell'opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste e sono, pertanto, destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quelli fra soggetti privati.

    Art. 34-bis · Art. 34 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 152 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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