Art. 34-bis — Tolleranze costruttive

Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

  • a)del 2 per cento delle misure previste ((nel titolo abilitativo)) per le unita' immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
  • b)del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
  • c)del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
  • d)del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unita' immobiliare eseguiti nel corso del tempo. ((Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari)). Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarita' esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. Per le unita' immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresi' che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, ((riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,)) ((corredata della documentazione)) tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, e' trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalita' di controllo ((previste)) dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformita' che ((costituiscono)) interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformita' che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non puo' comportare limitazione dei diritti dei terzi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105)).

Testo vigente dal 28 luglio 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 34-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7437/2026

    28 marzo 2026

    In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 34-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, al pari dell'abrogato comma 2-ter dell'art. 34 del medesimo testo normativo, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice o dai regolamenti locali, in tema di distanze legali, trattandosi di disposizione che, in base al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attiene al profilo della conformità dell'opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed operando esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, ma non anche in quelli fra soggetti privati.

    Art. 34-bis · Art. 873 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 145 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20807/2025

    23 luglio 2025

    Le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'abrogato art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001 e al comma 1 del vigente art. 34-bis dello stesso d.P.R., che stabiliscono i limiti entro i quali le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta non integrano violazioni edilizie, attengono al profilo della conformità dell'opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste e sono, pertanto, destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quelli fra soggetti privati.

    Art. 34-bis · Art. 34 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 152 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 2024 al 28 luglio 2024. 106 parole tolte, 118 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) del 2 per cento delle misure previste tolto: dal aggiunto: nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

… al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unita' immobiliare eseguiti nel corso del tempo. aggiunto: Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti … prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, tolto: corredata dalla aggiunto: riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma … secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalita' di controllo tolto: previsto aggiunto: previste dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformita' che tolto: costituiscano aggiunto: costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, … delle disposizioni contenute nel presente articolo non puo' comportare limitazione dei diritti dei terzi. tolto: Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attivita' necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi e' condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art34bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari