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[1](( I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

  • a)delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;
  • b)delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;
  • c)delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti. )) (( I sistemi di garanzia:
  • a)effettuano, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
  • b)contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
  • c)se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;
  • d)se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:
  • a)gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;
  • b)la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);
  • c)il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:
  • a)non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e b)

[2]la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

  • a)la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure b)

[3]la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti. Finche' il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)).

Testo in vigore dal 9 marzo 2016 al 1 dicembre 2021

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1997

1997oggi
  1. 9 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 9 mesi
  2. 11 agosto 2023 — 9 gennaio 2026per 2 anni
  3. 14 giugno 2023 — 11 agosto 2023per un mese
  4. 1 dicembre 2021 — 14 giugno 2023per un anno
  5. 9 marzo 2016 — 1 dicembre 2021per 6 anni
  6. 16 aprile 2014 — 9 marzo 2016per un anno
  7. 7 maggio 2011 — 16 aprile 2014per 3 anni
  8. 10 marzo 2010 — 7 maggio 2011per un anno
  9. 29 febbraio 2004 — 10 marzo 2010per 6 anni
  10. 10 aprile 2002 — 29 febbraio 2004per un anno
  11. 11 gennaio 1997 — 10 aprile 2002testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2014 al 9 marzo 2016. 475 parole tolte, 629 parole aggiunte in 21 capoversi.

I sistemi di garanzia tolto: effettuano i aggiunto: tutelano i depositanti:

aggiunto: a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;

aggiunto: b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;

aggiunto: c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti. I sistemi di garanzia:

aggiunto: a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche tolto: autorizzate in Italia. Per aggiunto: italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italiatolto: , che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo tolto: nei casi in cui sia aggiunto: se e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenzatolto: . I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresi' prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. Sono esclusi dalla tutelaaggiunto: ;

aggiunto: b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

aggiunto: c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;

aggiunto: d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

a) tolto: i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore aggiunto: gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;

b) tolto: le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli aggiunto: la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);

c) il tolto: capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

tolto: c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile; aggiunto: costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:

tolto: d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

tolto: e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

tolto: f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonche' i crediti delle stesse;aggiunto: a) non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e b)

aggiunto: la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

tolto: g) i depositi delle societa' finanziarie e delle societa' di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 59aggiunto: a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, tolto: lettere b) e b-bis), b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre societa' dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;

tolto: h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

tolto: i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19;

tolto: l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. Il limite di rimborso per ciascun depositante e' pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo. Il rimborso e' effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta aggiunto: o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure b)

aggiunto: la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti. Finche' il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo tolto: 83, comma 1. Il termine puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi aggiunto: 96.1, comma 3 non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96bis · fonte del testo

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