Art. 92 — Adempimenti finali

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Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformita' di quanto previsto dall'articolo 91. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 91, comma 7. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e' subordinata alla esecuzione di accantonamento o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996. 11 parole tolte, 168 parole aggiunte.

Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori aggiunto: o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il … interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 88. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto aggiunto: o alla restituzione finale in conformita' di quanto previsto tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 91. Le somme aggiunto: e gli strumenti che non possono essere tolto: distribuite vengono depositate aggiunto: distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per tolto: il successivo versamento aggiunto: la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 91, comma tolto: 5 aggiunto: 7. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civileaggiunto: . La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e' subordinata alla esecuzione di accantonamento o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art92 · fonte del testo

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