Art. 68 — Vigilanza ispettiva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021. Leggi il testo vigente →

A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati comunitari o ((terzi)), puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.

Testo in vigore dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 16 novembre 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… verifiche. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati comunitari o tolto: extracomunitari aggiunto: terzi, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art68 · fonte del testo

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