Art. 61 — Ruolo della capogruppo

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Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo ((...)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15)). Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. Alla societa' finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.

Testo in vigore dal 25 febbraio 2007 al 16 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 25 febbraio 2007. 38 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… da un'altra societa' finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo tolto: ai sensi del comma 2. La societa' finanziaria e' considerata capogruppo quando nell'insieme delle societa' da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentaliaggiunto: .... COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai controlli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art61 · fonte del testo

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